Ministero Giustizia deve subito trasmettere a Corte appello richieste Cpi
La sentenza della Consulta sul caso Almasri, illegittimi due articoli della legge del 2012
Il ministro della Giustizia deve immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale. La questione di legittimità erano state sollevate dalla stessa Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale, con riferimento alla disciplina della cooperazione con la Corte penale internazionale. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nella parte in cui non prevedono che il ministro della Giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Cpi, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti. Il caso è quello del generale libico Osama Njeem Almasri, arrestato in Italia il 19 gennaio del 2025 sulla base di un mandato di arresto della Corte penale internazionale e scarcerato e rimpatriato in Libia due giorni dopo. Liberazione avvenuta, lamenta la Corte d'appello di Roma, "in considerazione della mancata trasmissione degli atti da parte del Ministro della giustizia". La Corte Costituzionale ha osservato, in linea preliminare, che la normativa attribuisce un ruolo esclusivo al ministro della Giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale e "l'attuale meccanismo non scongiura il rischio del protrarsi dell'inerzia del Ministro della giustizia nel trasmettere le richieste di cooperazione alla Corte d'appello di Roma e attribuisce al Ministro un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l'esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza, esternando le ragioni di un eventuale diniego […] in termini altrettanto immediati". Il sistema delineato dalla legge, a parere della Consulta, "mina in radice l'adeguatezza delle procedure interne, in un ambito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari. La legge ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria". La Corte puntualizza inoltre che "all'obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l'obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego" in quelle che si configurano come 'ipotesi eccezionali' e interferiscono con 'i princìpi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all'identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)'".
S.al-Jaber--BT